Il contratto di rete è l’accordo mediante il quale più imprenditori si impegnano a collaborare per la realizzazione di un programma comune che realizzi obiettivi strategici condivisi, per accrescere individualmente e/o collettivamente la propria capacità innovativa e/o la competitività sul mercato.
Introdotto nel nostro Ordinamento dalla L. n. 33/2009, il nuovo istituto rientra nella fattispecie del contratto unilaterale con comunione di scopo.
Pensato esclusivamente per i soggetti che corrispondono alla nozione di imprenditore (art. 2082 c.c.) il contratto di rete si distingue dalle altre forme di collaborazione imprenditoriale in quanto la rete funge da elemento di coordinamento/interazione tra le PMI ad essa partecipanti, mentre l’assunzione delle scelte strategiche permane in capo a ciascuna impresa separatamente – salvo eventualmente essere demandata ad un organo comune -, ancorché in funzione del perseguimento degli obiettivi perseguiti, di cui al contratto che le vincola in rete.
Con la L. 22.5.2917 n.81 (Jobs Act per il lavoro autonomo) si è prevista la possibilità di costituire "reti tra Professionisti", e precisamente di soli Professionisti appartenenti a categorie professionali protette, ovvero di tipo misto - reti di imprenditori e di liberi Professionisti (cfr. art. 12 n. 3 a).