Nei giorni scorsi la Commissione UE ha adottato una proposta di Regolamento sul trasferimento dei procedimenti penali tra Stati membri.
L’ aumento della criminalità transfrontaliera ha infatti portato a un aumento dei casi in cui diversi Stati membri sono competenti a perseguire lo stesso reato.
Azioni penali parallele o multiple possono tuttavia non solo essere inefficienti e inefficaci, ma anche ledere i diritti delle persone interessate in quanto una persona non può essere perseguita o punita due volte per lo stesso reato.
La proposta contribuirà pertanto a prevenire la duplicazione dei procedimenti ed a stabilire quadro giuridico uniforme applicabile alla materia, tra gli Stati UE. Con regole comuni che comprenderanno: i) l’elenco di criteri comuni per il trasferimento di un procedimento, nonché i motivi per rifiutare il trasferimento; ii) il termine per la decisione sul trasferimento di un procedimento; iii) le norme sulle spese di traduzione e sugli effetti del trasferimento di un procedimento; iv) gli obblighi relativi ai diritti di indagati, imputati e vittime; v) le regole sull’uso del digitale transfrontaliero per la comunicazione tra Autorità competenti.
In proposito il Commissario per la Giustizia Didier Reynders ha dichiarato: “Poiché le attività crimi
nali cambiano e si adattano alle nuove circostanze, anche i nostri strumenti per combatterle devono farlo. E’ fondamentale continuare a modernizzare il nostro sistema giudiziario per garantire che sia pronto a rispondere alle sfide attuali, in particolare in un’Europa sempre più senza frontiere. Questo regolamento consentirà di risparmiare tempo e di evitare la duplicazione delle azioni penali e l’impunità nei casi transfrontalieri”.
PER APPROFONDIRE: COMUNICATO STAMPA DELLA COMMISSIONE UE 5 APRILE 2023 – COOPERAZIONE GIUDIZIARIA: LA COMMISSIONE PROPONE NORME SUL TRASFERIMENTO DEI PROCEDIMENTI PENALI TRA STATI MEMBRI
Oggi la Commissione europea ha adottato una proposta di Regolamento sul trasferimento dei procedimenti penali tra Stati membri.
L’aumento della criminalità transfrontaliera ha portato a un aumento dei casi in cui diversi Stati membri sono competenti a perseguire lo stesso reato.
Azioni penali parallele o multiple possono non solo essere inefficienti e inefficaci, ma anche ledere i diritti delle persone interessate in quanto una persona non può essere perseguita o punita due volte per lo stesso reato.
La proposta contribuirà pertanto a prevenire la duplicazione dei procedimenti e ad evitare casi di impunità quando è rifiutata la consegna nel quadro del mandato d’arresto europeo. Contribuirà inoltre a garantire che il procedimento penale si svolga nello Stato membro più adatto, ad esempio quello in cui si è verificato prevalentemente il reato. Le norme comuni comprenderanno:
- un elenco di criteri comuni per il trasferimento di un procedimento, nonché i motivi per rifiutare il trasferimento;
- un termine per la decisione sul trasferimento di un procedimento;
- norme sulle spese di traduzione e sugli effetti del trasferimento di un procedimento;
- obblighi relativi ai diritti degli indagati e imputati e delle vittime;
- norme sull’uso del canale digitale transfrontaliero per la comunicazione tra autorità competenti.
Al fine di migliorare l’efficienza della procedura di trasferimento, il regolamento proposto introduce una competenza giurisdizionale in casi specifici. Si prevede che esso ridurrà il livello di frammentazione, garantirà una maggiore certezza del diritto e, in ultima analisi, aumenterà il numero di procedimenti penali trasferiti con successo.
Prossime tappe
Il regolamento proposto dovrà ora essere discusso e approvato dal Parlamento europeo e dal Consiglio prima di entrare in vigore.
Contesto
Attualmente gli Stati membri UE si trasferiscono i procedimenti penali ricorrendo a una serie di strumenti giuridici diversi, non a un quadro giuridico uniforme in tutta l’Ue.
Ad esempio, la convenzione europea sul trasferimento delle procedure penali del 15 maggio 1972 è stata ratificata ed applicata solo da 13 Stati membri.
La maggior parte degli Stati membri opera in base alla convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 1959 (art. 21), nel cui quadro i trasferimenti sono in gran parte non regolamentati e si basano sui diritti nazionali.
Gli Stati membri avevano firmato un accordo sul trasferimento dei procedimenti penali già nel 1990, ma l’accordo non è mai entrato in vigore.
Una misura sul trasferimento dei procedimenti è in discussione dall’entrata in vigore del trattato di lisbona, che ha modificato il modo in cui erano presentate ed adottate le norme dell’UE nel settore del diritto penale.
La proposta odierna contribuisce al conseguimento degli obiettivi fissati nella strategia dell’ue per la lotta alla criminalità organizzata, che sottolinea l’importanza del trasferimento dei procedimenti penali per rafforzare la lotta contro i gruppi della criminalità organizzata attivi negli Stati membri in tutta l’Ue.
Poiché la proposta riguarda procedure transfrontaliere, per le quali sono necessarie norme uniformi, la Commissione presenta una proposta di regolamento, strumento direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri ed obbligatorio in tutti i suoi elementi.
Un regolamento assicura pertanto un’applicazione comune delle norme in tutta l’Ue e la loro entrata in vigore contemporaneamente. Garantisce inoltre la certezza del diritto prevenendo interpretazioni divergenti tra uno Stato membro e l’altro; evitando in tal modo una frammentazione del quadro giuridico.
La proposta della Commissione contribuirà all’efficiente e corretta amministrazione della giustizia penale negli Stati membri.
Per ulteriori informazioni
proposta di regolamento sul trasferimento dei procedimenti penali