L’ Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in adempimento al disposto dell’art.47 comma II della L. n. 99/09 ha inviato la segnalazione al Governo ed al Parlamento per la predisposizione del disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza.
Le regole del libero gioco della concorrenza sono affrontate con riferimento a tutti i principali players (Assicurazioni, Banche, Fondazioni) ed ai più importanti settori merceologici (Comunicazioni, Distribuzione carburanti, Energia elettrica e gas, Farmaceutico, Infrastrutture e servizi aeroportuali, Infrastrutture e servizi portuali, Sanità, Servizio Postale, Servizi Pubblici Locali, Società pubblice) di mercato, ivi compresi i Servizi professionali.
Con specifico riferimento a questi ultimi, nella citata segnalazione 2014 dell’Antitrust si legge che “la piena efficacia delle norme che hanno recentemente liberalizzato il settore delle libere professioni risulta ancora ostacolata dalla permanenza di riferimenti normativi che, prestandosi a strumentali interpretazioni restrittive da parte dei singoli professionisti e/o degli Ordini professionali, possono vanificaere, di fatto, la portata liberalizzatrice di tali interventi. In particolare l’art. 9 comma IV del DL n. 1/2012 conv. con mod. in L. n. 27/2012 stabilisce che “in ogni caso la misura del compenso…deve essere adeguata all’importanza dell’opera” e l’ art. 2233 comma II c.c. relativo alle professioni intellettuali prevede che “in ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera ed al decoro della professione“. Come più volte evidenziato, infatti la previsione dei criteri in esame, peraltro dal contenuto generico, lungi dal garantire la qualità delle prestazioni professionali, può condurre ad una surrettizia reintroduzione di ingiustificati vincoli alla libera determinazione dei compensi professionali. La citata necessità di superare gli ostacoli normativi che si oppongono al concreto dispiegarsi delle dinamiche concorrenziali nel settore delle libere professioni, viene in evidenza con particolare riferimento all’attiviatà forense ed alla disciplina dettata dalla L. n. 247/2012, nonchè alle disposizioni di cui alla – seppur novellata – disciplina della professione notarile”.
Leggi il mio articolo collegato Italia Oggi 7 1 settembre 2014